La Corte dei corte di appello conferma la sentenza di primo grado del danno erariale per illegittimo affidamento dell'incarico ad un professionista esterno per gli adempimenti fiscali in materia di IVA e IRAP, in quanto materie di competenza dell'ente locale. Inoltre, conclude come il recupero delle imposte prodotto dall'incarico esterno non può essere considerato di utilità dell'ente locale in quanto rivolto verso altre pubbliche amministrazioni. Infatti, il pagamento di tributi o altri oneri contributivi rappresenta l'adempimento di un'obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto che, nonostante, la temporanea partecipazione dell'Ente danneggiato per gli adempimenti accessori e strumentali, vede come unici soggetti coinvolti l'Amministrazione fiscale e quella previdenziale, da un lato, ed il soggetto passivo dall'altro.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000216940,__m=document
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