Le amministrazioni pubbliche aventi autonomia/potestà legislativa o normativa, diverse dalla Amministrazioni statali, possono adottare propri atti regolamentari per disciplinare le procedure di reclutamento di personale dipendente, anche di ruolo, nel rispetto dei principi in materia dettati dalla fonte legislativa quale il D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. artt. 35 e 36) e di quelli contenuti nel regolamento statale, il D.P.R. n. 487 del 1994. Le PP.AA. posso prevedere che il voto minimo per superare le prove, scritte, orali o pratiche sia 24/30 o equivalenti (anziché 21/30 o equivalenti) e che, ai fini del posizionamento in graduatoria, conti no i voti conseguiti alle prove scritte (anziché la media dei voti conseguiti dalle prove scritte).
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000219431,__m=document
Nessun commento:
Posta un commento