a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

martedì 3 settembre 2019

L'atto di recesso della P.A. dal rapporto di lavoro subordinato è atto di gestione ed è legittimo quando è sottoscritto dal dirigente competente

I rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. oggetto di "privatizzazione", ai sensi della L. n. 421/1992 e delle successive disposizioni di legge in materia, iniziano con un primo periodo "di prova" obbligatorio ex lege, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.. Nel caso in cui il dipendente non superi la "prova", l'Amministrazione recede dal rapporto e l'atto di recesso è un atto di gestione, perciò di competenza dirigenziale e non di competenza degli Organi di governo (Giunta o Consiglio, nel caso degli EE.LL.) cui, invece, spettano gli atti fondamentali dell'Ente secondo il principio di "separazione" delle funzioni, di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001. Al principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost., si accompagna, come naturale corollario, la separazione tra politica e amministrazione, tra «l'azione del governo - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell' amministrazione - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento» (Corte Cost. n. 453/1990).



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