Esaminando i profili di ricevibilità e ammissibilità della richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 (che innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti), il magistrato contabile del Veneto, con la delibera 18 luglio 2019, n. 192, ne dichiara l'inammissibilità sotto il profilo soggettivo poiché proveniente da una società a totale capitale pubblico locale, soggetto non legittimato a sollecitare l'attività consultiva della Corte dei conti.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000220799,__m=document
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