Pur in presenza di una legislazione che fa rinvio esplicito alla normativa privatistica per la gestione del rapporto individuale di lavoro, in materia disciplinare sussistono fonti legislative (art. 54 ss., D.Lgs. n. 165/2001) che dettano numerose norme inerenti responsabilità, procedure di accertamento e conseguenze, anche penali, delle infrazioni disciplinari. In questa materia sussiste la competenza negoziale, di livello nazionale ma vincolata e limitata dalla superiore legislazione (v. art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001) perciò solo la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi (nazionali). La contestazione disciplinare è l'atto che segue la fase di apprendimento e riscontro della notizia dell'infrazione e, con esso, si istaura la fase contraddittoria procedimentale con il lavoratore interessato. La contestazione deve indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda l'azione del datore di lavoro non deve necessariamente contenere anche l'indicazione delle sanzioni applicabili.
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