a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

venerdì 1 novembre 2019

L'utilizzo di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge

I principi generali dell'ordinamento affermano inequivocabilmente il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, che trova giustificazione anche nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall'art. 162, comma 6, TUEL. L'utilizzo di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge; dall'1/1/2018, e senza vincoli temporali, i proventi degli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dall'art. 1, comma 460, L. n. 232/2016, così come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. n. 148/2017. La destinazione originaria impressa ai fondi di finanziamento oggetto di trasferimento dal soggetto concedente non può essere modificata dal soggetto beneficiario del trasferimento medesimo.



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