La vicenda in esame è istruttiva di come l'inquinamento sia lo specchio del cambiamento di altri concetti (danno, bonifica, ambiente) nella mediazione del legislatore del tempo. Il rapporto tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico/sociale compone infatti una nuova geografia dei diritti e della loro azionabilità. L'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006 (cod amb.) ha una funzione ripristinatoria-reintegratoria riconducibile al rimedio ex art. 2058 c.c. (resp. civ. della reintegrazione in forma specifica) e che il diritto societario (precedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003) limitava le responsabilità tra incorporante e incorporata ai soli diritti e obblighi delle società estinte, invece, dopo la riforma (cfr. art. 2504-bis c.c.) si applica la successione in universum jus. Ecco che il concetto di inquinamento viene qui rivisto con una interpretazione nuova ed tale da consentire, in una funzione riparatoria dello illecito ambientale, la risarcibilità grazie all'attribuzione di un valore economico al danno ambientale.
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