Pubblicata, nella G.U. n. 277 del 2019, l'Ord. 2 agosto 2019, n. 78 della Presidenza del Consiglio dei ministri recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata".
Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità viene richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.
Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza in commento e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore dell'ordinanza in commento.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000225501,__m=document
Nessun commento:
Posta un commento