Pubblicato, nella G.U. n. 293 del 2019, il Decreto 19 novembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
Secondo il decreto in commento, la garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000226512,__m=document
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