Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l’illecito - o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto - bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000225723,__m=document
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