La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha sancito l’inesistenza del danno erariale contestato dalla Procura regionale a carico di alcuni membri dell’Amministrazione comunale, per l’attuazione della procedura ex art. 57, comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 per fondati motivi di natura tecnica che rendevano la società scelta l’unica opzione concretamente percorribile. Nessun danno da concorrenza è pertanto ravvisabile nell’operato degli amministratori dell’ente locale. Inoltre l’accertamento della mancanza dell’elemento soggettivo a carico dei convenuti ha portato alla condanna del comune al pagamento della liquidazione delle spese di giudizio in loro favore.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000229437,__m=document
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