La Pec dell'appartenente ad un ordine professionale è a tutti gli effetti personale e nominativa se direttamente riferibile al soggetto, seppur fornita dall'ordine di appartenenza per il tramite di una convenzione. La commissione che abbia escluso il candidato per mancanza della PEC personale non ritenendo valida quella del proprio ordine professionale di appartenenza comporta l'annullamento dell'intera procedura concorsuale. Non ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance il ricorrente che, non avendo attivato per tempo gli strumenti giudiziali esperibili, non abbia agito per ottenere l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000230111,__m=document
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