a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

venerdì 27 marzo 2020

Gli enti locali non hanno alcun potere dispositivo in materia tributaria, se non nei limiti previsti dallo stesso legislatore

In materia di rapporti fra enti impositori e contribuenti, il legislatore ha ritenuto di tutelare l’affidamento in buona fede di questi ultimi solo qualora interpretazioni contrastanti della norma tributaria rendano incerte le sue modalità di applicazione; diversamente, l’assenza d’incertezza sui presupposti impositivi, sui soggetti passivi e sulla misura della prestazione, non giustifica un comportamento contrario anche qualora la norma tributaria sia oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Ne consegue che la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non è elemento ex se sintomatico d’incertezza normativa oggettiva. In ossequio ai richiamati principi, l’inderogabilità della normativa tributaria e la vincolatività della funzione impositiva non consentono agli enti locali di sottrarsi, qualora sussistano i presupposti, dall’irrogazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omesso versamento dei tributi locali, ferma la possibilità del competente Giudice, eventualmente adito, di accertare la sussistenza o meno delle varie condizioni prescritte dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente nel caso sottoposto alla sua cognizione.



da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000231888,__m=document

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