L'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, dispone l'impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l'approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ex art. 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. La prima applicazione della norma ha riguardato il bilancio consolidato 2016, oggetto della contestazione del giudice contabile, che ha concluso per la condanna a risarcire il danno erariale determinato dall'assunzione, con effetto ottobre 2017, di 35 unità di personale, in mancanza dell'approvazione del bilancio consolidato, adempimento con carattere assoluto ed inderogabile.
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