Pubblicato, nella GU n. 162 del 2020, il D.P.C.M. 27 giugno 2020, in materia di differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
Secondo il decreto in commento, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aventi i requisiti previsti.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000237019,__m=document
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