Con Decr. 2 marzo 2020, pubblicato nella GU n. 163 del 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
In base al decreto in commento, ai sensi dell'art. 3, comma 15, secondo periodo del D.L. n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del D.L. n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, viene decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
Le decurtazioni si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000237079,__m=document
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