Pubblicata, nella GU n. 191 del 2020, l'Ord. del Ministero della salute 30 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Secondo l'ordinanza in esame, all'art. 1, comma 2, dell'ord. del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal DPCM 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:
"c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay".
Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020.
L'ordinanza in commento produce effetti dalla data di adozione della stessa.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000239474,__m=document
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