Il Codice dei contratti pubblici afferma che le capacità tecniche e professionali da richiedersi ai partecipanti alle gare pubbliche devono essere attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, in quanto deve essere tenuto presente l'interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare; l'attenzione del legislatore per la tutela delle piccole e medie realtà imprenditoriali si desume dall'art. 51 del Codice dei contratti pubblici sulla suddivisione in lotti, oltre che dal successivo art. 83, comma 2. Introdurre norme che limitino la partecipazione a tali soggetti viola le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e vanno, pertanto, annullate.
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