In tema di abbattimento barriere architettoniche l'art. 27, L. 30 marzo 1971 n. 118 riguarda non solo gli edifici pubblici ma anche quelli aperti al pubblico rispondendo così all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili che trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000242514,__m=document
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