Secondo la Corte dei conti di appello (sentenza n. 211/2020) la piena assoluzione del dipendente pubblico in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, dovrebbe essere estesa anche al giudizio contabile, tutte le volte che l'assoluzione penale abbia dato conto di un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, oggetto dei medesimi fatti anche nel procedimento contabile. Nel caso di specie i giudici contabili di appello hanno assolto un dipendente pubblico condannato per danno erariale in primo grado.
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