Pubblicato, nella GU n. 258 del 2020, il DPCM 18 ottobre 2020, recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
In particolare, secondo il decreto in esame, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo.
Inoltre, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, viene fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della ASL, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
Le disposizioni del decreto in commento si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000242433,__m=document
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