L'indennità di funzione spettante agli amministratori locali ex art. 82, comma 1, TUEL, va ridotta della metà per il lavoratore dipendente che non abbia richiesto l'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 81 TUEL, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo; tale disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (jobs act). Diversamente l'art. 82, comma 1, TUEL non troverà applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 ss., D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015). Ad ogni modo, la Sezione ritiene che l'applicazione dell'art. 82 TUEL necessiti sempre di un'indagine di fatto, volta alla rigorosa individuazione dei requisiti che, nella sostanza, definiscono una forma di lavoro come subordinato.
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