a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

venerdì 26 febbraio 2021

Al dipendente pubblico spettano le mansioni superiori qualora sia adibito a mansioni diverse di una categoria superiore di quella di appartenenza

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 2276/2021) ha riformato la sentenza dei giudici di appello che ha negato le mansioni superiori ad un dipendente in mancanza di formale atto di investitura secondo le previsioni dell'art. 52 del Testo unico del pubblico impiego. Secondo il giudice di legittimità, infatti, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, non può essere condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni.



da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000249242,__m=document

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