In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto, il potere discrezionale dell'amministrazione banditrice della selezione pubblica va esercitato tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, con l'effetto che, nel caso in cui il bando di concorso per funzionario richieda il possesso di ulteriori titoli culturali post-universitari oltre la laurea, si manifesta un difetto di proporzionalità dei criteri selettivi, con conseguente immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito tale da rendere gli stessi oggetto del sindacato giurisdizionale sotto i profili dell'illogicità, dell'arbitrarietà e della contraddittorietà.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000250147,__m=document
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