In relazione agli artt. 3, 24, commi 1 e 2, e 111, comma 2, della Costituzione, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito senza modifiche in parte qua in L. 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha imposto il divieto di agire in executivis contro gli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, confermato in sede di conversione dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21).
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