I compensi previsti dall'art. 32, comma 40, della L. n. 326/2003, possono essere erogati, indipendentemente dal tempo trascorso tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell'avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l'erogazione del relativo compenso, fermo restando l'avvenuto introito dei relativi diritti e degli oneri. Conditio sine qua non per la loro erogazione è che i progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui al vigente CCNL delle "Funzioni locali" (art. 68, comma 2), siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.
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