Esaminando i profili di ricevibilità e ammissibilità della richiesta di parere formulate ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 (che innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti), il magistrato contabile della Campania, con la delibera 12 febbraio 2020, n. 14, ne dichiara l'inammissibilità sotto il profilo soggettivo poiché proveniente da uno studio associato di avvocati, soggetto non legittimato a sollecitare l'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000251487,__m=document
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