Il TAR e il Consiglio di Stato hanno affrontato in modo diverso il problema del pagamento sostitutivo delle ferie pregresse dei lavoratori pubblici. Per i giudici amministrativi di primo grado (TAR del Lazio sentenza n. 3426/2021) l'anticipazione della pensione rispetto al periodo ordinario non permetterebbe la monetizzazione delle ferie pregresse, essendo la decisione di natura volontaria del dipendente in contrasto con le indicazioni del divieto previsto dal D.L. n. 95/2012. Di avviso diverso il parere del Consiglio di Stato (Sez. I del 30 marzo 2021 n. 550) che, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea (causa C-341/15), ha precisato che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, con la conseguenza che è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000252020,__m=document
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