a cura del Dott. Silvio Passalacqua - Progetto sperimentale aperto a tutti..

venerdì 21 maggio 2021

COVID-19: in GU l'ordinanza sulla tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini

Pubblicata, nella G.U. n. 119 del 2011, l'O.M. 20 maggio 2021 del Ministero della salute recante "Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini".

In sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS CoV-2, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie:

- le farmacie ospedaliere attribuiscono una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell'infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice univoco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza;

- i grossisti farmaceutici, che per conto della regione o provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali (anche per il ritiro da parte del medico somministratore), registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute.

Le medesime modalità di trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini; l'obbligo di trasmissione del numero di lotto non si applica nel caso di confezioni dotate del bollino farmaceutico o di sistemi di tracciatura equipollenti stabiliti dal Ministero della salute.



da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000253743,__m=document

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