La scuola non può imporre la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale, escludendo la possibilità di consumazione del pasto domestico mediante autorefezione con la generica motivazione alla mancanza di personale in esubero per la sorveglianza e all'assenza di luoghi mensa ulteriori rispetto a quelli normalmente utilizzati. Tale motivazione non è adeguata, in quanto non considera la possibilità che la vigilanza venga svolta con il personale in servizio e che il pasto domestico possa essere consumato negli stessi luoghi della mensa, in quanto l'autorefezione non comporta - di necessità - una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell'Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000253066,__m=document
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