La graduatoria provvisoria costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l'Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/1990. Pertanto, è inammissibile il ricorso al TAR contro la graduatoria "provvisoria" di un concorso pubblico; il TAR della Sicilia con la sentenza n. 1400, del 3 maggio 2021, ha sostanzialmente respinto il ricorso presentato da una concorrente, avverso una graduatoria di un concorso pubblico.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000253375,__m=document
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