La Corte di Cassazione (ordinanza n. 31738/2021) ha precisato come la retribuzione del personale pubblico può avvenire esclusivamente per contratto collettivo o mediante riconoscimento in sede integrativa. Non è, pertanto, ammissibile che il giudice possa riconoscere eventuali servizi aggiuntivi, previsti pur sempre all'interno con la categoria contrattuale, per maggiori servizi resi del dipendente rispetto a quelli previsti dall'ente.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000262342,__m=document
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