In caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto, non si imputa all'ente un'impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all'approvazione dello strumento contabile; conseguentemente, solo in caso d'inerzia del consiglio comunale ad approvare il conto consuntivo dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dall'art. 141, comma 2, TUEL.
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