Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto in commento (Tabelle), vengono autorizzate, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2019, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato.
Per ciascuna amministrazione viene indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2019.
Tali amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto in commento.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000224768,__m=document
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