Il giudice dei conti rileva l’errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria, anziché tra le partite di giro: l'ente ha, infatti, riportato alla voce “Anticipazioni da istituto tesoriere” le anticipazioni per il servizio economato; trattandosi di “cassa economale”, la Corte invita l’Amministrazione comunale alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, il quale al punto 7.1 - I servizi per conto terzi e partite di giro - stabilisce che “In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale...” e non tra le anticipazioni di tesoreria, come invece avvenuto per il Comune.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000224719,__m=document
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