E' illegittima la clausola di un bando di concorso pubblico che preveda l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancata indicazione di un indirizzo PEC non nella titolarità dell'interessato, stante la sproporzionalità rispetto alla finalità di comunicazione cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta preordinata, dovendosi fare applicazione, anche in relazione all'elezione di un domicilio digitale, della disposizione di cui all'art. 4, D.P.R. n. 487/1994.
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