Luogo di preghiera nell'ex supermercato: l'ipotesi è fattibile. Ciò in quanto l'associazione è libera di scegliere, autonomamente e senza vincoli, dove insediarsi. Lo prevede, espressamente, l'art. 71, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che, di fatto, ha confermato il contenuto del precedente art. 32, comma 4, L. n. 383/2000. Nel senso che i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000237162,__m=document
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