Ove le risorse provenienti da liberalità di privati siano state acquisite dall'Ente non per far fronte genericamente all'emergenza da Covid-19, ma con vincolo di destinazione più specifico (com'è il caso delle donazioni per misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile), tale indicazione costituisce un limite insuperabile all'utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.
da Portale Pubblica Amministrazione http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10QT0000249164,__m=document
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